(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 62 del 19 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO Preambolo Art. 1 - Modifiche al preambolo della legge regionale n. 45/2013 Art. 2 - Sostituzione della rubrica dell'art. 4 della legge regionale n. 45/2013 Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 45/2013 Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 45/2013 Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 45/2013 Art. 6 - Inserimento dell'art. 11-bis nella legge regionale n. 45/2013 Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera e), dello Statuto; Vista la legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficolta', per la coesione e per il contrasto sociale); Considerato quanto segue: 1. Nell'attuale situazione di crisi economica delle famiglie, le modifiche alla legge regionale n. 45/2013 hanno lo scopo di raggiungere un maggior numero di soggetti che si trovano in difficolta' economica temporanea al fine di contrastare il rischio di poverta' ed esclusione sociale; 2. E' opportuno intervenire a favore di tutti i nuclei familiari ove sia presente una persona in stato di grave disabilita'; 3. E' opportuno concedere anche ai padri la possibilita' di richiedere il contributo per i nuovi nati; 4. E' opportuno dare ai comuni la facolta' di tener conto del contributo regionale ai fini dell'erogazione, totale o parziale, di contributi di propria competenza alle medesime persone allo stesso titolo di quello regionale; A p p r o v a la presente legge: Art. 1 Modifiche al preambolo della legge regionale n. 45/2013 1. Al punto 4 del preambolo della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficolta', per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), la parola: «figli» e' soppressa.