(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 62 del 19 dicembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
Preambolo 
  Art. 1 - Modifiche al preambolo della legge regionale n. 45/2013 
  Art. 2  -  Sostituzione  della  rubrica  dell'art.  4  della  legge
regionale n. 45/2013 
  Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 45/2013 
  Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 45/2013 
  Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 45/2013 
  Art. 6 - Inserimento dell'art.  11-bis  nella  legge  regionale  n.
45/2013 
Preambolo 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera e), dello Statuto; 
  Vista la legge  regionale  2  agosto  2013  n.  45  (Interventi  di
sostegno finanziario in favore delle famiglie  e  dei  lavoratori  in
difficolta', per la coesione e per il contrasto sociale); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Nell'attuale situazione di crisi economica delle famiglie,  le
modifiche  alla  legge  regionale  n.  45/2013  hanno  lo  scopo   di
raggiungere  un  maggior  numero  di  soggetti  che  si  trovano   in
difficolta' economica temporanea al fine di contrastare il rischio di
poverta' ed esclusione sociale; 
    2. E' opportuno intervenire a favore di tutti i nuclei  familiari
ove sia presente una persona in stato di grave disabilita'; 
    3. E' opportuno concedere  anche  ai  padri  la  possibilita'  di
richiedere il contributo per i nuovi nati; 
    4. E' opportuno dare ai comuni la facolta'  di  tener  conto  del
contributo regionale ai fini dell'erogazione, totale o  parziale,  di
contributi di propria competenza alle medesime  persone  allo  stesso
titolo di quello regionale; 
 
                            A p p r o v a 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Modifiche al preambolo 
                  della legge regionale n. 45/2013 
 
  1. Al punto 4 del preambolo della legge regionale 2 agosto 2013, n.
45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei
lavoratori in difficolta', per la coesione  e  per  il  contrasto  al
disagio sociale), la parola: «figli» e' soppressa.